Norme

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Le norme stradali

Nel 1958 con il DPR 956/58 venne introdotto il concetto giuridico del ciclomotore, che ne determinava le caratteristiche tecniche, ovvero: erano i veicoli a due, o tre ruote e non potevano superara i 50 centimetri cubici di cilindrata, il peso del motore non superava i 16 kg, arrivava fino a 1,5 CV di potenza e la velocità su strada piana arrivava fino a 40 km/h.
Solo nel 1987 vennero abrogati: il peso del motore, e la potenza.

Dal 1992, secondo il codice della strada, i ciclomotori sono veicoli che possiedono:
- sempre il motore di cilindrata fino a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata;
- non ci sono limiti di cilindrata per motori termici di altro tipo o motori di altra natura, come i motori elettrici;
Entrambi pero devono rispettare la potenza massima non superiore ai 4 kW e la velocità fino a 45 km/h.



Circolazione

Per la circolazione è necessario che tutti i ciclomotori siano muniti di targa, bollo, assicurazione, libretto di circolazione ed obligo di indossare un casco omologato.
Essi non possono viaggiare in strade extraurbane principali (superstrada), così come nelle autostrade e dove sia espressamente vietato, per esempio con cartello di divieto di transito oppure con limitazioni a determinate classi di cilindrata, e sono tenuti a rispettare il codice della strada e la segnaletica. Non possano certamente circolare le aree pedonali, ne i marciapiedi ne le piste ciclabili; sulla strada devono stare a destra della corsia, a parte qualche eccezione come ad esempio se fermi in colonna o percorrendo una rotonda, infatti è possibili non farsi affiancare da macchine, per aver la possibilità di fare manovre.
Inoltre a questo non è proibito parcheggiare in seconda fila.